La persona condannata che si trova in disagiate condizioni economiche e che ha mantenuto una condotta regolare, può chiedere l’esenzione dal pagamento delle spese del procedimento giudiziario e del mantenimento in carcere.
Questo vale sia per i condannati che hanno scontato la pena (o parte di essa) in carcere, sia per gli internati sottoposti a misura di sicurezza detentiva in istituto, sia per i condannati a pena non detentiva (che chiederanno ovviamente solo l’esenzione dal pagamento delle spese del procedimento giudiziario).
Solo le spese del procedimento giudiziario e del mantenimento in carcere possono essere “rimesse”, cioè annullate: non si può chiedere la “remissione del debito” per le pene pecuniarie e per debiti di altro genere.