COME RICHIEDERE COPIA DEGLI ATTI
Gli atti giudiziari sono, per loro natura, strettamente riservati. Possono prenderne visione, ed eventualmente farne copia, gli interessati e i loro difensori, o soggetti altrimenti legittimati.
Gli avvocati possono consultare i fascicoli, previa verifica del mandato difensivo, in orario di apertura al pubblico. Possono richiedere fotocopie utilizzando l’apposito modulo. Il pagamento si effettua attraverso PagoPA o attraverso marche per diritti di cancelleria, che devono essere consegnate in cancelleria per un importo pari ai diritti di copia dovuti.