Al condannato a pena detentiva che abbia dato prove di partecipazione all'opera di rieducazione è concessa una detrazione di quarantacinque giorni per ogni semestre di pena scontata. Lo prevede l'art. 54 della Legge 26 luglio 1975, n° 354 "Norme sull'Ordinamento Penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà".